
QUESITI E RELATIVE SPIEGAZIONI SULLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CON RIFERIMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ONORIFICENZE DELLA C.R.I AL QUALE SI RIMANDA PER OGNI OPPORTUNO APPROFONDIMENTO
R: Le onorificenze CRI sono le:
le ricompense al Merito sono così classificate:
le ricompense di Benemerenze sono quattro e precisamente:
R:
(ART.1 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: - Rientrano nei casi di eccezionalità tutte quelle azioni di straordinaria efficacia e di assoluta rilevanza che concorrono in maniera determinante ad accrescere il prestigio dell'Associazione ed affermare in maniera decisa i principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa.
Azioni che, per il particolarissimo grado di abnegazione, pregevolezza e singolarità spiccano in modo rilevante rispetto ai compiti normalmente affidati.
Di massima possono essere concesse la medaglia d'oro e d'argento al merito.
R: - Le proposte di cui ai precedenti artt. 3,4,e 5 possono essere presentate da :
il Presidente Nazionale;
i Vertici Nazionali delle Componenti Volontaristiche;
i Presidenti dei Comitati Regionali;
i Presidenti dei Comitati Provinciali;
i Presidenti dei Comitati Locali;
il Direttore Generale;
I diplomi che accompagnano le Medaglie portano il motivo del conferimento e sono firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale.
Le ricompense di Benemerenze sono conferite dal Presidente Nazionale su iniziativa o su proposta delle autorità su elencate.
(ARTT. 8, 15 e 16 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: SI - Le proposte riguardanti il personale in servizio delle Forze Armate e dei Corpi Ausiliari dello Stato devono avere il nulla osta dei rispettivi Stati Maggiori o Comandi Generali.
Le proposte che riguardano persone residenti all' Estero dovranno ottenere il nulla osta e il parere del Ministero degli Affari Esteri.
(ART.9 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: - SI - Le proposte riguardanti il personale militare e volontario dell' Associazione dovranno essere corredate dal nulla osta dei rispettivi Vertici Nazionali e quelle riguardanti il personale civile dovranno essere munite del visto del Direttore Generale della C.R.I.
(ART.9 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: SI - La proposta di una ricompensa al merito a favore di soggetto già insignito di altra ricompensa rientrante in tale categoria potrà essere avanzata decorsi tre anni dalla precedente concessione.
Tale termine temporale non si applica ove ricorrano eventi straordinari ed atti di elevatissimo valore umano e morale.
(ART.9 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: La ricompensa di benemerenza è destinata a premiare chi concorre alle sue necessità finanziarie ed alla promozione degli ideali dell' Associazione Italiana di Croce Rossa.
La ricompensa di benemerenza è conferita per tutte quelle azioni che, pur essendo al di sopra di una determinata soglia di "ordinarietà", non raggiungono tuttavia la soglia di specialità ed eccezionalità richieste per la concessione delle ricompense al merito di cui all' art. 2 del "Nuovo Regolamento recante le norme per il conferimento delle onorificenze della CRI".
(ARTT.10 E 11 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: La ricompensa di benemerenza ha il fine di premiare
il personale dell'Associazione:
terzi estranei:
(ARTT.12 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: La Croce di Anzianità viene concessa al personale CRI che abbia maturato l'anzianità richiesta:
(ARTT.12 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: Le croci di anzianità vengono concesse dal Presidente Nazionale a seguito di designazioni di ufficio, che i Vertici locali delle Componenti Volontaristiche per il personale volontario ed il competente Servizio del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione per il personale civile dipendente, dovranno presentare nei mesi di gennaio e luglio.
Le designazioni sono presentate sulla base degli anni di appartenenza alla componente o alla data di assunzione.
Le anzianità maturate in componenti Volontaristiche diverse si sommano tra loro.
Le croci di Anzianità sono accompagnate da attestati firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale.
(ARTT. 17, 18, 19 e 20 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: La croce commemorativa è stata istituita con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 184 del 31/03/2007, per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso, di solidarietà, di assistenza e di emergenza in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, naturali e non, in territorio nazionale o all' estero.
I destinatari della Croce commemorativa, i presupposti e le modalità per il conferimento, nonché le caratteristiche tecniche sono riportate nella citata delibera n. 184/2007, parte integrante del Nuovo regolamento delle benemerenze CRI.
(ART. 21 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: la Croce Commemorativa, istituita con Delibera n. 184/07 del 31.03.2007, ha validità per tutti gli eventi ufficialmente riconosciuti dalla Croce Rossa Italiana e/o dalle competenti autorità.
(Linee Guida - Attribuzione Croci Commemorative)
R: Gli eventi ufficialmente riconosciuti dalla Croce Rossa Italiana e/o dalle competenti autorità, decorrono dall'anno 2000;
(Linee Guida - Attribuzione Croci Commemorative)
Risposta: I requisiti minimi continuativi di almeno quindici giorni di permanenza , necessari per il conferimento della Croce Commemorativa nei confronti del personale civile, militare, dipendente o volontario, effettivamente impiegato (teatro operativo) sono parimenti necessari per Enti, Corpi, Associazioni, Istituzioni pubbliche e privati, Aziende, cittadini, volontari, che hanno contribuito alla riuscita delle operazioni di soccorso della CRI, pur non intervenendo direttamente nelle zone di emergenza o che abbiano contribuito, in modo particolare, alla riuscita delle operazioni di soccorso, di assistenza e di emergenza a popolazioni colpite da eventi calamitosi naturali e non in territorio nazionale o all'estero.
(Linee Guida - Attribuzione Croci Commemorative)
Risposta: La Croce Commemorativa non può essere concessa per quegli eventi già previsti dalla Croce Rossa Italiana mediante specifici deliberati. (riff.: Evento Alluvione Piemonte 1994 - Evento Terremoto Molise 2002 - Evento Missione Arcobaleno - Evento Missione Internazionale Iraq 2003-2006 ecc.).
(Linee Guida - Attribuzione Croci Commemorative)
R: Ove le proposte di ricompensa si riferiscano a fatti specifici, dovranno essere trasmesse al Comitato Centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto; nel caso in cui ricorrano particolari e giustificati motivi il termine è prolungato fino a nove mesi.
(ART. 22 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: Le proposte di ricompense avanzate devono riportare le complete ed esatte generalità dell' interessato, una sintesi di curriculum vitae in seno alla CRI, per il personale militare e volontario dell'Associazione il Nulla Osta del Vertice Locale di componente e la bozza di motivazione proposta con l'indicazione del tipo di riconoscimento da attribuire in relazione alle disposizioni del Nuovo regolamento delle benemerenze CRI.
Le proposte di cui sopra, oltre a contenere tutti gli elementi indispensabili per una corretta valutazione della ricompensa richiesta, dovranno essere ampiamente motivate in modo da giustificare il conferimento.
(ART. 23 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: Le proposte di ricompensa pervenute saranno prese in esame da un'apposita commissione, cui è stata attribuita una funzione istruttoria, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale e composta da:
La Commissione svolge anche il ruolo di consulente tecnico per la definizione di nuove onorificenze della CRI.
(ART. 24 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: La Commissione Benemerenze decide a maggioranza semplice sulle proposte di ricompensa e può a secondo della propria valutazione:
R: Non è ammesso reclamo al Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell'interessato circa il mancato conferimento di ricompense o il mutamento di grado della ricompensa proposta; ma l'Autorità proponente potrà, se lo crede opportuno, avanzare un'istanza, non oltre sessanta giorni dall'avvenuta presa visione della determinazione, in cui siano chiaramente e dettagliatamente indicati e documentati i motivi per cui ritiene che la proposta sia ripresa in esame.
La decisione presa in secondo esame deve in ogni caso ritenersi inappellabile e definitiva.
(ART. 25 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: NO - Le ricompense oltre ad essere attribuite individualmente a persone fisiche, possono essere anche concesse ad Enti, Associazioni e Persone Giuridiche.
In tal caso la ricompensa concessa non è riferibile ai singoli appartenenti e non è trascrivibile sui documenti personali degli stessi.
(ART. 26 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: NO - Non possono essere conferiti più riconoscimenti per il medesimo fatto.
R: NO - La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
(ART. 27 NUOVO REGOL. ONORIF. C.R.I.)
R: NO - Il conferimento delle ricompense di cui al Nuovo regolamento delle Benemerenze C.R.I. , non comporta il riconoscimento della qualifica di socio, di cui all' art. 9, lettere c) e D) dello Statuto C.R.I.