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L'Ordinamento della Croce Rossa
La Croce Rossa Italiana è oggi un Ente di diritto pubblico
con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale
sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È posta sotto l'alto patronato del
Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del
Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza.
È un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo,
in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile,
integrando l'azione dello Stato e organizzando soccorsi all'estero mentre, in caso di
conflitto, contribuisce con mezzi e personale propri alla sgombero ed alla cura dei feriti
con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze;
organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, dello scambio della
corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi.
La Natura Giuridica
Nonostante sia nata il 15 giugno del 1864 è necessario attendere
il 1882 perché l'Associazione sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del
Regno d'Italia. Il 30 maggio 1882, infatti, viene emanata la legge n. 768 che autorizza il
Governo del Re ad erigere in Corpo Morale l'Associazione della Croce Rossa Italiana,
prevedendo, inoltre, che essa si dotasse di uno statuto che avrebbe dovuto essere
approvato dalle autorità vigenti.
La C.R.I. riceve il formale riconoscimento dal Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243
(convertito dalla legge n. 3133/1928) con il quale è, inoltre, assoggettata alla sorveglianza
dei Ministri della Guerra e della Marina in deroga alla normativa sulle opere pie, mirando
così a distinguerla dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose.
Alla Croce Rossa Italiana viene riconosciuto l'uso esclusivo dei segni distintivi previsti dalla
Convenzione di Ginevra e la possibilità di accordare l'uso delle poste, dei telegrafi e delle
ferrovie dello Stato, in tempo di guerra, come facente parte dell'esercito.
La normativa riguardante l'Associazione non subisce alcuna modifica sino all'emanazione
del Regio Decreto del 10 agosto 1928 n. 2034, che prende provvedimenti atti ad assicurarne
il funzionamento ed al quale segue l'adozione dello Statuto organico dell'Associazione con
il Regio Decreto del 21 gennaio 1929, n. 111, modificato successivamente con D.R. 1°
aprile 1930, n. 496.
Oltre ai compiti tipici del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana è chiamata a promuovere
l'opera di profilassi delle malattie infettive, di assistenza sanitaria e di educazione e
prevenzione igienica alla quale si aggiunge il compito di recare soccorso in caso di
calamità pubbliche, di eventi sismici o di altra natura, sotto la vigilanza del Ministero
dell'Interno.
Si tende ad organizzare una struttura preparata dal punto di vista tecnico-professionale
e idonea a garantire l'assistenza necessaria sul territorio. Ad essa viene data una
struttura nazionale articolata in un comitato centrale, dei comitati provinciali e dei
comitati locali.
La C.R.I. mantiene la sua natura giuridica e la sua organizzazione sino al 1947 quando,
con Decreto Legislativo, vengono integrati i compiti della C.R.I.: all'Associazione
spetta l'organizzazione e il funzionamento degli ospedali da campo, infermerie, treni e
tutte le strutture simili attive in caso di emergenza; l'organizzazione, a livello nazionale,
del pronto soccorso e del trasporto dei feriti e dei malati, l'organizzazione del servizio
trasfusionale, il concorso nella preparazione del personale ausiliario di assistenza sanitaria,
la collaborazione nella diffusione delle norme di igiene e pronto soccorso in ogni ambito
sociale ed in particolare nelle scuole.
Nonostante qualche integrazione di legge, come la n. 206 del 25 marzo 1964 con la quale
viene stabilita l'istituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Associazione,
bisogna aspettare gli anni '70, per dei cambiamenti legislativi, soprattutto nell'ordinamento
sanitario.
Con la Legge del 20 marzo 1975 n. 70 la C.R.I. viene classificata come "Ente di assistenza
generica" e assoggettata alla disciplina degli enti parastatali. Tale definizione, però,
subisce una prima modifica con la Legge 22 luglio 1975, n. 382, riguardante l'ordinamento
regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, e una seconda variazione con
la normativa di attuazione prevista nel DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Con questo atto la C.R.I. torna ad essere un ente morale e viene disposto il trasferimento
alle Regioni delle attività sanitarie e assistenziali della C.R.I. in settori di competenza di
queste, con l'esclusione delle attività svolte in adempimento al dettato delle convenzioni
internazionali e delle risoluzioni degli organismi della Croce Rossa Internazionale.
Tali indicazioni si concretizzano con la nascita del Sistema Sanitario Nazionale, istituito
con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'istituzione di tale servizio modificata notevolmente
l'apparato sanitario dello Stato influenzando così l'attività dell'Associazione, che ha dovuto
provvedere al suo riordino sulla base delle disposizioni dell'art. 70 di detta legge. Essa ha
stabilito il trasferimento ai Comuni "competenti per territorio per essere destinati alle unità
sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana
non connessi direttamente alle sue originarie finalità".
In attuazione di tale delega il DPR 31 luglio 1980 n. 613 ha stabilito nuovi criteri ai quali
avrebbe dovuto ispirarsi lo statuto dell'Associazione, qualificandola, nello stesso tempo,
ente di diritto pubblico.
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