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Il Diritto Internazionale Umanitario
Con la Convenzione di Ginevra del 1864 si fanno spazio,
nel Diritto internazionale umanitario, dei principi umanitari che si affermeranno a livello
internazionale molto velocemente.
Da questo momento risultano garantite le attività delle
Società Nazionali di soccorso che, sotto l'emblema della croce rossa, sono destinate
ad agire come servizio ausiliare della sanità delle forze armate. Se è vero da un lato
che il Diritto internazionale umanitario ha subito grandi sviluppi da quella prima
Convenzione è anche vero che questi non sono altro che l'aggiornamento e
l'ampliamento dei principi universali essenziali stabiliti dalla stessa.
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La Battaglia di Solferino
Ferdinando Palasciano
Henry Dunant
La Prima Convenzione di Ginevra
Il Diritto Internazionale Umanitario
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I principi della
Convenzione di Ginevra del 1864 sono, infatti, riconfermati ed ampliati della
"Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra", ripresi poi nei
testi dell'Aja del 29 luglio 1899, nei quali viene adottata, tra l'altro, una convenzione
per l'adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima.
Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati -
guerra terrestre, marittima, neutralità, ecc. - viene adottata all'Aja il 18 ottobre 1907.
La prima guerra mondiale evidenzia le lacune delle
norme fino ad allora formulate e nel 1929 vengono adottate due convenzioni, una per
il trattamento dei prigionieri di guerra, l'altra per migliorare la protezione dei feriti e dei
malati sulla base della passata esperienza.
Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle
persone coinvolte nelle ostilità, ed in particolare della popolazione civile, è tragica.
Alla fine del conflitto si avverte fortemente l'esigenza di rivedere le convenzioni
vigenti e nel 1946, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, si riunisce a Ginevra
una Conferenza diplomatica che, il 12 agosto 1949, adotta quattro convenzioni.
Regole precise proteggono gli internati civili, i diritti e i doveri di una Potenza
occupante sono chiaramente stabiliti, sono vietate le rappresaglie e le deportazioni.
I Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e
dei malati delle forze armate in campagna;
II Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti,
dei malati e dei naufraghi delle forze armate su mare;
III Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di
guerra;
IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone
civili in tempo di guerra.
Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare
amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della
donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare trattamenti
disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni
sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni
privati.
I delegati del Comitato Internazionale della Croce
Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra, gli internati e ad
intrattenersi con i detenuti senza testimoni.
Il 4 maggio del 1954 viene adottata all'Aja una
"Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato".
Il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una "Convenzione sul divieto di
utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi
altro scopo ostile".
Nel 1977, una nuova Conferenza Diplomatica adotta
due "Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949" destinati appunto a
completare le norme di protezione previste dalle quattro Convenzioni di Ginevra.
Il I Protocollo ne estende il campo di applicazione e di controllo,
identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e meglio assicurando la
protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati
internazionali.
Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei
conflitti armati non internazionali mediante una serie di disposizioni destinate ad
assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e,
in particolare, dei civili privati della libertà.
Il 10 ottobre del 1980 viene adottata a Ginevra una
"Convenzione sul divieto e la limitazione dell'impiego di talune armi classiche" che
possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in
modo indiscriminato.
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