Servizio di emergenza sanitaria

Il sistema di soccorso e di emergenza sanitaria, come noi oggi lo conosciamo, è stato istituito con il DPR 27 marzo 1992. Tale documento autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale.
Il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito da:
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il sistema di allarme sanitario
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il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria
Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.
La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita ad un medico ospedaliero operante nella medesima area dell'emergenza.
La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio.
Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici (DM 15/maggio/1992).
L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo.
Con l’Atto d’intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 sono state attribuite alle regioni maggiori competenze e responsabilità nell'ambito della pianificazione e dell’organizzazione dei servizi sanitari.
L'Ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto ad altra struttura di livello più adeguato.
Ruolo della CRI
La CRI è inserita nel sistema di soccorso e di emergenza: lo Statuto DPCM n. 97 del 6/maggio/2005, all’art. 2, definisce tra compiti dell'Associazione in tempo di pace “… di concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale”.In varie Regioni, la C.R.I. si è convenzionata con le ASL per l'espletamento del "Servizio Emergenza 118" e/o per il servizio Trasporto Infermi svolto con personale prevalentemente volontario . Tali attività sono svolte in campo nazionale a cura dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali della Croce Rossa Italiana con 3.586 autoambulanze molte delle quali attrezzate per la rianimazione ed innumerevoli posti fissi Primo e Pronto Soccorso, tra cui la postazione autostradale in convenzione con la Società Autostrade di Roncobilaccio.Sono stati effettuati un milione di servizi di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi con circa 1.056.000 servizi effettuati, e con 33.000.000 di Km. percorsi sulle strade e autostrade di tutta Italia.
Nel servizio di emergenza territoriale la CRI si avvale di ambulanze, ovvero di veicoli di trasporto sanitario, con targa propria. Il personale alla guida di tali veicoli deve essere in possesso di una patente di guida speciale rilasciata dalla CRI.
Classificazione delle ambulanze
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con il Decreto n. 553 del 17 dicembre 1987 normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze, stabilisce la classificazione delle autoambulanze.
In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
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tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
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tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
Le Regioni, pur rispettando quanto stabilito dal Decreto n. 553, implementano il sistema di soccorso emanando norme regionali aggiuntive per l’ottimale adeguamento del servizio alle esigenze territoriali .La CRI in attesa di un aggiornamento della normativa nazionale vigente, raccomanda il rispetto delle norme europee, anche se non completamente recepite dalla normativa italiana:
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UNI EN 1789: Veicoli di trasporto sanitario e relativa attrezzatura – ambulanze.
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UNI EN 1865: Specifiche per le barelle ed altre attrezzature per il trasporto dei pazienti nelle ambulanze.
Questo perché le nostre ambulanze potrebbero trovarsi a fare trasporti in altri paesi europei.
Secondo tale normativa le ambulanze sono classificate in:
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Tipo A: ambulanza di trasporto pazienti. Ambulanza progettata per il trasporto di pazienti che non si ritiene possano trasformarsi in pazienti critici.
Tale ambulanza si divide a sua volta in:
- Tipo A1 : adatta per il trasporto di un singolo paziente
- Tipo A2 : adatta per il trasporto di uno o più pazienti (su barella o sedia portantina)
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Tipo B: ambulanza di soccorso. Autoambulanza progettata per il trasporto, il trattamento di base e il monitoraggio dei pazienti.
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Tipo C: unità mobile di terapia intensiva. Autoambulanza progettata e attrezzata per il trattamento avanzato e il monitoraggio dei pazienti.La tipologia delle ABZ di trasporto deve essere definita specificando se è in grado di trasportare una persona (A1) o due persone (A2 ) utilizzando in questo caso la seconda barella o la sedia portantina.
Le attrezzature minime delle ambulanze CRI
Per quanto riguarda le ambulanze CRI s i ritiene opportuno che:
1. sia prevista per le ambulanze di trasporto CRI sempre la categoria A2,
2. nella nomenclatura delle attrezzature sia rispettata la normativa UNI EN 1865 (vedi paragrafo da 3.1 a 3.9)
3. sia rispettato per il sistema di supporto e fissaggio delle attrezzature nel comparto sanitario la norma EN 1789 ( vedi paragrafo 4.5.9. e paragrafo 6.3.5) .
Tutti i dispositivi e le attrezzature devono essere trattenute per evitare che siano proiettati in avanti, all’indietro, in senso trasversale o verticale se sottoposti ad una azione di una forza di 10g
Le ambulanze di trasporto devono essere progettate e costruite per accogliere i dispositivi che consentano i seguenti livelli di trattamento:
- ABZ di trasporto: attrezzature professionali di base per il primo soccorso e cure infermieristiche
- ABZ di soccorso: trattamento di base e monitoraggio dei pazienti, secondo metodi di cura preospedaliera in uso
- L’unità mobile di cura intensiva: trattamento avanzato e monitoraggio dei pazienti secondo metodi di cura preospedaliera intensiva
Per quanto attiene la disposizione e i requisiti delle attrezzature si raccomanda il rispetto di quanto previsto ai paragrafi 6.2 e 6.3 della normativa UNI EN 1789.
Per le dotazioni mediche si fa riferimento alle seguenti tabelle pubblicate nella normativa EN 1789
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Tab 10 : 6.5.1 attrezzatura per il trasporto e lo spostamento del paziente
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Tab. 11 : 6.5.2 immobilizzazione isolata delle estremità, immobilizzazione delle vertebre superiori
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Tab. 12 : 6.5.3 ventilazioni/respirazione
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Tab. 13 : 6.5.4 strumenti diagnostici
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Tab. 16 : 6.5.7 attrezzature per il soccorso di pazienti critici
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Tab. 17 : 6.5.8 materiale per fasciature e assistenza infermieristica
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Tab. 18 : 6.5.8 equipaggiamento di protezione personale
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Tab. 19 : 6.5.10 strumenti di soccorso e dispositivi di sicurezza
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Tab. 20 : 6.5.11 strumenti di comunicazione
Per tutti i dispositivi di trasporto e di contenimento del paziente e per le attrezzature per il supporto vitale devono essere previsti appositi alloggiamenti e modalità di fissaggio nonché il rinforzo delle strutture dell’ambulanza nei punti di ancoraggio. Di tutti i materiali soggetti a consumo, come guanti, deflussori, collari cervicali ecc. dovrebbero essere previsti gli appositi alloggiamenti. Deve inoltre essere previsto un alloggiamento per lo zaino/borsa per le prime cure al paziente prima del suo trasferimento sull’ambulanza.
Dalle tabelle si evince come la tipologia delle ABZ sia determinata principalmente dalle attrezzature in dotazione.
Devono essere considerati alcuni problemi in sede di acquisto:
- Rispetto degli standard regionali che possono richiedere una dotazione sanitaria maggiore o diversa rispetto alla dotazione minima prevista per il tipo di ambulanza dalla normativa europea
- Modalità di sostituzione delle dotazioni per usura/ adeguamenti e la possibilità di utilizzare gli stessi sistemi di fissaggio dopo la loro sostituzione.
Nella stesura del capitolato quindi si può ipotizzare una dotazione base minima ( per ambulanza di tipo A2) con la predisposizione dell’automezzo alla integrazione delle dotazioni anche in un momento successivo all’acquisto.Si sottolinea tuttavia che è attiva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquistare ambulanze tramite CONSIP, che ha espletato una gara europea valida fino a tutto il 2006.
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