Attività ausiliarie C.R.I. delle Forze Armate

 

Il Presidente Regionale C.R.I., con propria nota, ha inteso sottolineare alcuni punti fermi che devono guidare la condotta di tutti i soggetti interessati nelle attività ausiliarie C.R.I. delle Forze Armate, stante la contemporanea presenza di norme di rango diverso e contenute in provvedimenti differenti.

Come noto, infatti la Croce Rossa Italiana svolge attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all’estero, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, in ossequio alla normativa vigente:
– decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i.;
– decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
– D.P.R. 15 marzo 2010, n. 9;
– Statuto della Croce Rossa Italiana (D.P.C.M. n. 97/2005).

Premesso che l’attività ausiliaria delle Forze Armate è svolta attraverso il Corpo Militare C.R.I. e il Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.:

i Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali C.R.I. sono tenuti a rispettare le prerogative dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate, in accordo con le disposizioni di legge vigenti. Nelle attività non ausiliarie, essi possono mettere direttamente in servizio i volontari C.R.I. del Corpo Militare (che in quel caso indossano la divisa di servizio comune a tutti i Volontari, riservandosi la mimetica solo in caso di richiamo) nonché, per il tramite della competente Ispettrice, le Infermiere Volontarie C.R.I. (le quali indossano comunque l’uniforme prevista e disciplinata dal Corpo II.VV.);
i Presidenti dei Comitati Provinciali C.R.I. incontrano  periodicamente, e di norma con la medesima frequenza con cui si riunisce il Consiglio di Presidenza, i Responsabili N.A.A.Pro. e le Ispettrici II.VV. C.R.I.

Il Comandante del XII Centro di Mobilitazione, l’Ispettrice II.VV. C.R.I. del XII Centro di Mobilitazione, i responsabili N.A.A.Pro. e le Ispettrici II.VV. C.R.I. sono tenuti a:
improntare i rapporti con il Presidente del corrispettivo livello territoriale con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività (si ricorda, infatti, che il Presidente di Comitato è l’unico organo statutario che può curare, in via esclusiva e salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni). Tale obbligo riguarda anche i loro rapporti con i Presidenti dei Comitati Locali C.R.I.;
seguire le direttive del Comitato C.R.I. di appartenenza, concordando con il rispettivo Presidente le modalità di impiego delle risorse dei Corpi in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge;
trasmettere al Presidente del proprio Comitato Provinciale C.R.I. periodica relazione relativa alle attività svolte ed al personale in servizio.

 
 

 

 
 
 
 
Copy link
Powered by Social Snap